Si sono conclusi i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile su un tratto della Strada Provinciale 42 “Jesolana” via Fausta in...
In applicazione di quanto disposto ai sensi dell’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n° 18, la decorrenza dei termini ordinatori, o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio pendenti alla data del 23/02/2020 o iniziati successivamente a tale data , non tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15/04/2020.
Sono inoltre prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dalla norma, nonché i termini di ogni adempimento disposto con atto della Città Metropolitana di Venezia di autorizzazione o prescrittivo, compresi quelli già prorogati.
Si rende poi noto che quanto sopra riportato non trova applicazione con esclusivo riferimento ai termini impartiti nelle richieste di integrazioni documentali e nelle comunicazioni di motivi ostativi di cui all’art. 10bis della l. 241/90 e s.m.i. provenienti dalla scrivente CMVe.
È tuttavia facoltà delle aziende chiedere motivate proroghe ai termini dati, che saranno certamente considerate nell’intento di agevolare la difficile situazione del momento.
In ogni caso tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, in attuazione del medesimo D.L. n° 18/2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020
Nell’intento di mantenere un’efficace azione amministrativa si fa presente che il ricorso a tali differimenti sarà ridotto ai casi strettamente necessari
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
SERVIZIO PATRIMONIO