In applicazione di quanto disposto ai sensi dell’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n° 18, la decorrenza dei termini ordinatori, o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio pendenti alla data del 23/02/2020 o iniziati successivamente a tale data , non tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15/04/2020.
Sono inoltre prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dalla norma, nonché i termini di ogni adempimento disposto con atto della Città Metropolitana di Venezia di autorizzazione o prescrittivo, compresi quelli già prorogati.
Si rende poi noto che quanto sopra riportato non trova applicazione con esclusivo riferimento ai termini impartiti nelle richieste di integrazioni documentali e nelle comunicazioni di motivi ostativi di cui all’art. 10bis della l. 241/90 e s.m.i. provenienti dalla scrivente CMVe.
È tuttavia facoltà delle aziende chiedere motivate proroghe ai termini dati, che saranno certamente considerate nell’intento di agevolare la difficile situazione del momento.
In ogni caso tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, in attuazione del medesimo D.L. n° 18/2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020
Nell’intento di mantenere un’efficace azione amministrativa si fa presente che il ricorso a tali differimenti sarà ridotto ai casi strettamente necessari
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
SERVIZIO PATRIMONIO